giovedì 12 ottobre 2006

Uno strano argomento contro il testamento biologico

Fra gli argomenti usati più di frequente contro l’idea stessa di testamento biologico ce n’è uno più stravagante degli altri. Lo troviamo espresso con chiarezza in questa intervista a Gianfranco Iadecola, docente di medicina legale penalistica presso l’Università Cattolica di Roma (Ilaria Nava, «Un testamento che non tutela», Avvenire, 5 ottobre 2006):

L’intervento legislativo sul testamento biologico vorrebbe tutelare il diritto di autodeterminazione del paziente anche in caso di perdita della capacità decisionale: il meccanismo del consenso anticipato è uno strumento idoneo a tal fine?
Il consenso prestato precedentemente dal soggetto non è dotato del requisito fondamentale dell’attualità. I medici avrebbero a loro disposizione un documento, ma nessuno sarebbe in grado di verificare se il suo contenuto corrisponde all’effettiva volontà del paziente in quel momento. Per tale motivo ritengo fortemente rischioso attribuire al testamento biologico un valore vincolante per il medico.
La bizzarria dell’argomento dovrebbe essere evidente a chiunque: se il paziente ha perduto la capacità decisionale, che senso ha parlare della sua «effettiva volontà in quel momento»? Il testamento biologico dovrebbe normalmente regolare situazioni in cui il paziente è anestetizzato, o in coma, o in uno stato vegetativo permanente; e chi si trova in queste condizioni non può avere una volontà diversa da quella che aveva quando era ancora cosciente, perché semplicemente non ha più al momento qualcosa che si possa chiamare «volontà». Le cose sarebbero diverse se il paziente fosse impossibilitato del tutto a comunicare, ma conservasse intatte le proprie facoltà intellettive. È ciò che succede nella sindrome locked-in; ma si tratta di un’evenienza rarissima, e per la quale si potrebbero prevedere comunque adeguate eccezioni nella cornice legale del testamento biologico.
Si potrebbe obiettare che per «effettiva volontà» di un paziente privo di coscienza si deve intendere quella che potrebbe concepire ed esprimere se per miracolo si svegliasse in quel momento; ma visto che essa rimane per definizione impossibile da accertare, ci si dovrà comunque rifare alla migliore approssimazione che ne possiamo raggiungere, e che non è certo la volontà del medico, ma quella espressa a suo tempo dal paziente stesso, e/o interpretata da un fiduciario (a proposito del quale ecco cosa dice Iadecola nella risposta successiva all’intervistatrice: «nulla garantisce in modo assoluto che la scelta del fiduciario sia ispirata al rispetto della volontà del paziente e non risulti inquinata da un eventuale interesse personale»; dove si percepisce come sotto la ricerca apparentemente spassionata della certezza assoluta si celi un sostanziale disprezzo per la volontà del paziente, potenzialmente incapace di designare persino una persona su cui contare).
Un’altra possibile obiezione, leggermente meno arzigogolata della precedente, è che il paziente potrebbe aver cambiato idea nel periodo intercorso tra la compilazione delle volontà di fine esistenza e l’incidente o il malanno che l’hanno ridotto in stato di incoscienza, senza però avere avuto l’occasione di cambiare il testamento biologico. Ma di nuovo: dato che ciò rimarrebbe, almeno in assenza di testimoni, del tutto ipotetico, non si vede quale alternativa più vicina all’effettiva volontà del paziente si potrebbe adottare, diversa da quella che aveva espresso a suo tempo. Altrimenti tutti i testamenti normali, non biologici, dovrebbero essere considerati nulli per la stessa ragione (la circostanza è sfruttata in quei libri gialli – non molto realistici – in cui il nonno si accorge dell’indegnità morale del nipote suo unico erede, e gli preannuncia indignato che cambierà il testamento per lasciare l’ingente patrimonio a una locale associazione cinofila; al che il nipote lo ammazza con l’attizzatoio, prima che il vecchietto possa tradurre in atto la propria minaccia).

Un piccolo esempio dovrebbe chiarire ancora meglio i punti che ho esposto qui sopra. Immaginate di trovarvi in un albergo, e di aver lasciato detto al portiere di svegliarvi a una data ora l’indomani. Senonché quello, che ha studiato medicina legale penalistica in una prestigiosa università, comincia quando è ormai prossima l’ora indicata ad arrovellarsi: come essere sicuro che la vostra volontà sia ancora quella espressa la sera precedente? Il sonno porta consiglio, e magari se vi svegliate adesso vi renderete conto che non desideravate veramente essere svegliati a quest’ora; oppure forse avete cambiato idea ieri sera, proprio nel momento in cui vi addormentavate, senza quindi avere avuto la forza di richiamare il portiere. Che fare? Dopo molte elucubrazioni il concierge si decide: sarà lui, in base alla sua vasta esperienza acquisita in anni di pratica, a stabilire l’ora in cui svegliarvi!
Voi cosa pensereste di quel tizio, persino nell’improbabilissima ipotesi che vi avesse reso a conti fatti un favore?

Aggiornamento: Malvino intesse da gran virtuoso preziose variazioni sul tema (un brevissimo esempio: «di me posso decidere solo momento per momento?»).

5 commenti:

Anonimo ha detto...

Comunque non credo che il prof. Iadecola avesse in mente la sindrome locked-in. Temo che abbia difficoltà a capire il concetto di "testamento". Per esempio, un testamento è valido anche se passa molto tempo fra quando è scritto e la morte: nessuno obietta che nel frattempo l'estensore potrebbe avere maturato volontà diverse. Anzi, anche se l'estensore aveva espresso a voce volontà diverse, vale quanto ha lasciato scritto.

Anonimo ha detto...

Ancor di più: ammettere un'ipotetica volontà dove non c'è coscienza e non ammetterla dove c'era. Proverò ad essere più preciso in un post, se avrò un po' di tempo (sono strozzato da mille impegni).

Malvino

Giuseppe Regalzi ha detto...

Angelita: penso anch'io che Iadecola non si riferisse alla sindrome locked-in, che citavo solo per prendere in considerazione una possibile obiezione. Sarebbe interessante conoscere il pensiero del professore sulla validità delle disposizioni testamentarie – anche se sono certo che saprebbe trovare il cavillo per distinguerle dal testamento biologico...

Malvino: se si riuscisse a comunicare con un paziente in stato vegetativo persistente (come la donna inglese di cui si sono occupate le cronache poco tempo fa, anche se a leggere bene la pubblicazione originale si vede che lo stato vegetativo non era affatto persistente), e questi chiedesse la sospensione delle cure, contraddicendo quanto diceva nel suo testamento biologico, possiamo star certi che improvvisamente i valori si rovescerebbero; ma solo in questo caso, eh! :-)

Ivo Silvestro ha detto...

Avevo avanzato pensieri simili anche io.
Però le mie erano inutili riflessioni filosofiche: non pensavo che qualcuno osasse sollevare davvero un simile argomento!
L'esempio della sveglia, comunque, è geniale!

Anonimo ha detto...

Applausi!

Arrabbiato.